Art. 2.
(Composizione).

      1. Il Consiglio è composto dagli esponenti nominati dalle associazioni islamiche maggiormente rappresentative nel territorio italiano, fermo restando quanto previsto al comma 4.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 sono individuate, ogni due anni, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.
      3. Il Ministro dell'interno, al fine di procedere all'individuazione delle associazioni componenti il Consiglio, può sottoporre al parere del Consiglio di Stato i relativi statuti.
      4. Sono membri di diritto del Consiglio, oltre al Ministro dell'interno, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale e della salute, o loro rappresentanti.
      5. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'interno ed elegge come vicepresidente un esponente delle associazioni islamiche in esso rappresentate.

 

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